(Codice Penale-art. 89)
                              Art. 89. 
 
                      (Vizio parziale di mente) 
 
  Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per  infermita',
in tale stato di mente da scemare grandemente, senza  escluderla,  la
capacita' d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la
pena e' diminuita.