(Codice di procedura penale-art. 61)
 
                               Art. 61 
 
(Incompatibilita'  determinata  da   atti   compiuti   nello   stesso
                            procedimento) 
 
  Il giudice che ha pronunciato o e' concorso a pronunciare  sentenza
in un procedimento non puo' partecipare al giudizio  negli  ulteriori
gradi dello stesso procedimento ne' partecipare al giudizio di rinvio
dopo l'annullamento o per revisione. 
 
  Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato o e'
concorso a pronunciare la sentenza di rinvio a giudizio. 
 
  Chi in un  procedimento  ha  esercitato  la  funzione  di  pubblico
ministero o prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale  o
di curatore di una parte ovvero di testimonio,  perito  o  consulente
tecnico o ha presentato rapporto, denuncia, querela o  istanza  o  e'
concorso  a  deliberare  l'autorizzazione  a   procedere   non   puo'
esercitarvi ufficio di giudice, salvo quanto e' disposto per i  reati
commessi in udienza.