Art. 61 (Incompatibilita' determinata da atti compiuti nello stesso procedimento) Il giudice che ha pronunciato o e' concorso a pronunciare sentenza in un procedimento non puo' partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o per revisione. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato o e' concorso a pronunciare la sentenza di rinvio a giudizio. Chi in un procedimento ha esercitato la funzione di pubblico ministero o prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale o di curatore di una parte ovvero di testimonio, perito o consulente tecnico o ha presentato rapporto, denuncia, querela o istanza o e' concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non puo' esercitarvi ufficio di giudice, salvo quanto e' disposto per i reati commessi in udienza.