(Codice di procedura penale-art. 62)
 
                               Art. 62 
 
(Incompatibilita'  determinata  da  rapporti  di   parentela   o   di
                             affinita') 
 
  Nello stesso procedimento non  possono  esercitare  funzioni  anche
separate o diverse giudici che sono tra loro parenti o affini fino al
secondo grado.