(Codice di procedura penale-art. 63)
 
                               Art. 63 
 
                            (Astensione) 
 
  Quando esiste un motivo di ricusazione anche se  non  proposto,  il
giudice a cui tale motivo si riferisce ha obbligo se  lo  conosce  di
dichiararlo. Parimenti quando esistono gravi ragioni  di  convenienza
per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione,
il giudice deve dichiararle. La dichiarazione e' fatta al  presidente
della corte o del tribunale che decide senza formalita' se il giudice
deve astenersi. 
 
  Lo stesso dovere spetta al pretore il quale fa la sua dichiarazione
al presidente del tribunale che decide nel modo predetto. 
 
  Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi  nei  casi
preveduti dalla prima parte di questo articolo.