Art. 63 (Astensione) Quando esiste un motivo di ricusazione anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha obbligo se lo conosce di dichiararlo. Parimenti quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararle. La dichiarazione e' fatta al presidente della corte o del tribunale che decide senza formalita' se il giudice deve astenersi. Lo stesso dovere spetta al pretore il quale fa la sua dichiarazione al presidente del tribunale che decide nel modo predetto. Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi preveduti dalla prima parte di questo articolo.