(Codice di procedura penale-art. 64)
 
                               Art. 64 
 
                       (Motivi di ricusazione) 
 
  Il giudice puo' essere ricusato: 
 
  1° se ha interesse personale nel procedimento o se  l'imputato,  il
responsabile civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda  o
la parte civile e' debitore o creditore di lui, della  moglie  o  dei
figli; 
 
  2° se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del
procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; 
 
  3° se vi e' inimicizia grave tra lui o  alcuno  dei  suoi  prossimi
congiunti e l'imputato, il responsabile civile, la persona civilmente
obbligata per l'ammenda o la parte civile; 
 
  4° se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie e' offeso
dal  reato,  imputato,  ovvero  responsabile  civile   od   obbligato
civilmente per l'ammenda; 
 
  5° se il difensore, procuratore  o  curatore  di  una  delle  parti
private e' prossimo congiunto di lui o della moglie; 
 
  6° se si trova in una delle condizioni prevedute dagli articoli  61
e 62. 
 
  Le cause di ricusazione indicate nei  numeri  4°  e  5°  sussistono
anche dopo la morte della moglie se  vi  e'  prole  superstite  o  si
tratta di persona che, vivente la  moglie,  era  affine  in  primo  o
secondo grado.