Art. 64 (Motivi di ricusazione) Il giudice puo' essere ricusato: 1° se ha interesse personale nel procedimento o se l'imputato, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda o la parte civile e' debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli; 2° se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; 3° se vi e' inimicizia grave tra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'imputato, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda o la parte civile; 4° se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie e' offeso dal reato, imputato, ovvero responsabile civile od obbligato civilmente per l'ammenda; 5° se il difensore, procuratore o curatore di una delle parti private e' prossimo congiunto di lui o della moglie; 6° se si trova in una delle condizioni prevedute dagli articoli 61 e 62. Le cause di ricusazione indicate nei numeri 4° e 5° sussistono anche dopo la morte della moglie se vi e' prole superstite o si tratta di persona che, vivente la moglie, era affine in primo o secondo grado.