Art. 65 (Dichiarazione di ricusazione) La ricusazione puo' essere proposta dal pubblico ministero, dall'imputato, dalla persona civilmente obbligata per l'ammenda, dal responsabile civile o dalla parte civile. La dichiarazione di ricusazione deve enunciarne i motivi e indicarne le prove. La dichiarazione quando non sia fatta personalmente dall'interessato puo' essere proposta per mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati a pena d'inammissibilita' i motivi della ricusazione.