(Codice di procedura penale-art. 65)
 
                               Art. 65 
 
                   (Dichiarazione di ricusazione) 
 
  La  ricusazione  puo'  essere  proposta  dal  pubblico   ministero,
dall'imputato, dalla persona civilmente obbligata per l'ammenda,  dal
responsabile civile o dalla parte civile. 
 
  La  dichiarazione  di  ricusazione  deve  enunciarne  i  motivi   e
indicarne  le  prove.  La  dichiarazione   quando   non   sia   fatta
personalmente dall'interessato puo' essere  proposta  per  mezzo  del
difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di  procura  devono
essere indicati a pena d'inammissibilita' i motivi della ricusazione.