(Codice di procedura penale-art. 66)
 
                               Art. 66 
 
        (Termine e forma per la dichiarazione di ricusazione) 
 
  La dichiarazione di ricusazione puo' proporsi durante  l'istruzione
prima della chiusura della medesima; nel  giudizio  prima  che  siano
compiute le formalita' di apertura del dibattimento; nei procedimenti
in camera di consiglio prima del giorno fissato per la deliberazione. 
 
  La dichiarazione e' fatta con atto sottoscritto dal dichiarante, ed
e'  presentata  assieme  ai  documenti  che  vi  si  riferiscono   al
cancelliere del giudice che compie l'istruzione o che deve  procedere
al dibattimento o che deve deliberare in camera di consiglio. 
 
  Le  disposizioni  di  questo  articolo  devono  osservarsi  a  pena
d'inammissibilita'.