Art. 66 (Termine e forma per la dichiarazione di ricusazione) La dichiarazione di ricusazione puo' proporsi durante l'istruzione prima della chiusura della medesima; nel giudizio prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento; nei procedimenti in camera di consiglio prima del giorno fissato per la deliberazione. La dichiarazione e' fatta con atto sottoscritto dal dichiarante, ed e' presentata assieme ai documenti che vi si riferiscono al cancelliere del giudice che compie l'istruzione o che deve procedere al dibattimento o che deve deliberare in camera di consiglio. Le disposizioni di questo articolo devono osservarsi a pena d'inammissibilita'.