Art. 67 (Concorso di astensione e di ricusazione) Quando il giudice anche dopo che fu proposta la ricusazione ha fatto la dichiarazione preveduta dall'articolo 63, la ricusazione fondata sugli stessi motivi si considera come non proposta, e il presidente competente decide sulla dichiarazione d'astensione. Se la ricusazione e' fondata su motivi diversi, la corte o il tribunale decide sulla ricusazione, quando l'astensione non e' stata ammessa.