(Codice di procedura penale-art. 67)
 
                               Art. 67 
 
              (Concorso di astensione e di ricusazione) 
 
  Quando il giudice anche dopo che  fu  proposta  la  ricusazione  ha
fatto la dichiarazione preveduta  dall'articolo  63,  la  ricusazione
fondata sugli stessi motivi si considera  come  non  proposta,  e  il
presidente competente decide sulla dichiarazione d'astensione. Se  la
ricusazione e' fondata su motivi diversi, la  corte  o  il  tribunale
decide sulla ricusazione, quando l'astensione non e' stata ammessa.