(Codice di procedura penale-art. 68)
 
                               Art. 68 
 
              (Competenza a decidere sulla ricusazione) 
 
  Sulla ricusazione di un magistrato istruttore decide la corte o  il
tribunale a cui il magistrato appartiene. 
 
  Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale;  su  quella  del
presidente, dei giudici  del  tribunale  o  della  corte,  decide  il
tribunale  o  la  corte  a  cui  essi  appartengono,  senza  il  loro
intervento. 
 
  Se non e' disponibile quel numero di componenti il collegio che  e'
prescritto per giudicare in materia penale, il presidente provvede  a
norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario  alla  formazione  del
collegio che deve decidere sulla ricusazione. Rispetto ai  magistrati
di questo collegio non e' ammessa astensione o ricusazione. 
 
  Se non e' possibile provvedere nel predetto  modo,  gli  atti  sono
rimessi al giudice immediatamente  superiore  il  quale,  sentito  il
pubblico ministero,  designa  il  giudice  che  deve  decidere  sulla
ricusazione. Se questo giudice riconosce legittima la ricusazione, si
sostituisce senz'altro al magistrato ricusato o  al  collegio  a  cui
questi  appartiene;  altrimenti  restituisce  gli  atti   all'ufficio
giudiziario a cui appartiene il  giudice  illegittimamente  ricusato,
per la prosecuzione del giudizio. 
 
  In ogni caso il giudice-provvede d'urgenza in camera  di  consiglio
con ordinanza non motivata.