Art. 68 (Competenza a decidere sulla ricusazione) Sulla ricusazione di un magistrato istruttore decide la corte o il tribunale a cui il magistrato appartiene. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella del presidente, dei giudici del tribunale o della corte, decide il tribunale o la corte a cui essi appartengono, senza il loro intervento. Se non e' disponibile quel numero di componenti il collegio che e' prescritto per giudicare in materia penale, il presidente provvede a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario alla formazione del collegio che deve decidere sulla ricusazione. Rispetto ai magistrati di questo collegio non e' ammessa astensione o ricusazione. Se non e' possibile provvedere nel predetto modo, gli atti sono rimessi al giudice immediatamente superiore il quale, sentito il pubblico ministero, designa il giudice che deve decidere sulla ricusazione. Se questo giudice riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce senz'altro al magistrato ricusato o al collegio a cui questi appartiene; altrimenti restituisce gli atti all'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice illegittimamente ricusato, per la prosecuzione del giudizio. In ogni caso il giudice-provvede d'urgenza in camera di consiglio con ordinanza non motivata.