(Codice di procedura penale-art. 69)
 
                               Art. 69 
 
(Provvedimenti nel caso  di  ammissibilita'  della  dichiarazione  di
                            ricusazione) 
 
  La corte o il tribunale, se riconosce ammissibile la  dichiarazione
di ricusazione, ordina che ne sia avvertito il giudice  ricusato,  il
quale puo' entro tre  giorni  dall'avviso  esaminare  gli  atti  e  i
documenti  nella  cancelleria  e  presentare  per  iscritto  le   sue
deduzioni. 
 
  Il  giudice  ricusato,  avuta  notizia  della  presentazione  della
dichiarazione, puo' compiere soltanto atti urgenti d'istruzione. 
 
  La corte o il tribunale ha facolta' di ordinare la prova sui motivi
della ricusazione anche per mezzo di  testimoni,  delegando  uno  dei
propri componenti.