Art. 69 (Provvedimenti nel caso di ammissibilita' della dichiarazione di ricusazione) La corte o il tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di ricusazione, ordina che ne sia avvertito il giudice ricusato, il quale puo' entro tre giorni dall'avviso esaminare gli atti e i documenti nella cancelleria e presentare per iscritto le sue deduzioni. Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, puo' compiere soltanto atti urgenti d'istruzione. La corte o il tribunale ha facolta' di ordinare la prova sui motivi della ricusazione anche per mezzo di testimoni, delegando uno dei propri componenti.