Art. 70 (Provvedimenti nel caso d'accoglimento dell'astensione o della ricusazione) Se l'astensione o la ricusazione del magistrato e' accolta, questi non puo' piu' compiere alcun atto del procedimento, a pena di nullita'. L'ordinanza determina se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal magistrato astenutosi o ricusato o con il concorso di lui, conservano validita'. Se per effetto d'astensione o di ricusazione deve essere sostituito un giudice istruttore o un pretore, il presidente della corte o del tribunale designa a surrogarlo rispettivamente un altro giudice della stessa corte o dello stesso tribunale o il vice-pretore o un pretore fra i piu' vicini. Qualora per astensione o per ricusazione manchi in un collegio il numero legale, il presidente della corte o del tribunale rimette il procedimento ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o ad una corte limitrofa ovvero ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto.