(Codice di procedura penale-art. 70)
 
                               Art. 70 
 
(Provvedimenti  nel  caso  d'accoglimento  dell'astensione  o   della
                            ricusazione) 
 
  Se l'astensione o la ricusazione del magistrato e' accolta,  questi
non puo' piu'  compiere  alcun  atto  del  procedimento,  a  pena  di
nullita'. 
 
  L'ordinanza determina se  ed  in  quale  parte  gli  atti  compiuti
precedentemente  dal  magistrato  astenutosi  o  ricusato  o  con  il
concorso di lui, conservano validita'. 
 
  Se per effetto d'astensione o di ricusazione deve essere sostituito
un giudice istruttore o un pretore, il presidente della corte  o  del
tribunale designa a surrogarlo rispettivamente un altro giudice della
stessa corte o dello stesso tribunale o il vice-pretore o un  pretore
fra i piu' vicini. 
 
  Qualora per astensione o per ricusazione manchi in un  collegio  il
numero legale, il presidente della corte o del tribunale  rimette  il
procedimento ad un'altra sezione della stessa corte  o  dello  stesso
tribunale o ad una corte limitrofa ovvero ad un  tribunale  limitrofo
dello stesso distretto.