(Codice di procedura penale-art. 71)
 
                               Art. 71 
 
(Sanzioni nel caso d'inammissibilita' o di rigetto della  domanda  di
                            ricusazione) 
 
  Con  l'ordinanza  che   dichiara   inammissibile   o   rigetta   la
dichiarazione di ricusazione la parte privata che  l'ha  proposta  e'
condannata al pagamento a favore della Cassa  delle  ammende  di  una
somma da lire duemila a diecimila, senza pregiudizio di  ogni  azione
civile e penale.