Art. 71 (Sanzioni nel caso d'inammissibilita' o di rigetto della domanda di ricusazione) Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione la parte privata che l'ha proposta e' condannata al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma da lire duemila a diecimila, senza pregiudizio di ogni azione civile e penale.