(Codice di procedura penale-art. 72)
 
                               Art. 72 
 
  (Comunicazione e notificazione della decisione sulla ricusazione) 
 
  L'ordinanza che decide sulla ricusazione e' comunicata al  pubblico
ministero, ed a cura di questo e' notificata al ricusato e a  chi  ha
proposto la ricusazione.