(Testo Unico-art. 68)
 
                              Art. 68. 
 
 
Art. 34 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art.  25  del  Concordato
con la Santa Sede, reso esecutivo con l'articolo  1  della  Legge  27
                        maggio 1929, n. 810. 
 
  Durante la vacanza del beneficio l'assegno supplementare di congrua
non viene corrisposto. 
  Sono   invece   corrisposti    all'Ordinario    diocesano,    quale
amministratore del beneficio vacante, gli assegni  e  le  prestazioni
d'indole patrimoniale,  gli  antichi  assegni  erariali  di  congrua,
quelli concessi in surrogazione delle decime abolite dalla  legge  14
luglio 1887, n. 4727, e gli assegni erariali o patrimoniali dovuti  a
titolo di indennita' di alloggio,  spese  di  culto,  od  ufficiatura
della chiesa.