(Testo Unico-art. 69)
 
                              Art. 69. 
 
 
Art. 3 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art. 3 Legge 4  giugno  1899,  n.
           191. Art. 31 Regolamento 25 agosto 1890, n 350. 
 
  Al  nuovo  titolare  del  beneficio,  previa  l'applicazione  degli
articoli 76, 90 e 91, viene riattivato  il  pagamento  di  tutti  gli
assegni gia' iscritti a favore del suo predecessore.