Art. 69. Art. 3 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art. 3 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art. 31 Regolamento 25 agosto 1890, n 350. Al nuovo titolare del beneficio, previa l'applicazione degli articoli 76, 90 e 91, viene riattivato il pagamento di tutti gli assegni gia' iscritti a favore del suo predecessore.