Art. 30. (Art. 29 T. U. 1926). Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono : 1° le armi proprie, cioe' quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.