(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
                        (Art. 29 T. U. 1926). 
 
  Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono : 
 
  1° le armi proprie, cioe' quelle da sparo e tutte le altre  la  cui
destinazione naturale e' l'offesa alla persona; 
 
  2° le bombe, qualsiasi  macchina  o  involucro  contenente  materie
esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.