Art. 31. (Art. 30 T. U. 1926). Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.