(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
                        (Art. 30 T. U. 1926). 
 
  Salvo quanto e' disposto per le armi da  guerra  dall'articolo  28,
non  si  possono  fabbricare  altre  armi,  introdurle  nello  Stato,
esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o
porle comunque in vendita, senza licenza del questore. 
 
  La licenza  e'  necessaria  anche  per  le  collezioni  delle  armi
artistiche, rare od antiche.