(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
                        (Art. 43 T. U. 1926). 
 
  Non puo' essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore  non
emancipato. 
 
  E' pero' in facolta' del  prefetto  di  concedere  la  licenza  per
l'arme lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al  minore  che  abbia
compiuto il sedicesimo anno di eta', il quale  presenti  il  consenso
scritto di chi esercita la patria potesta' o la tutela e dimostri  di
essere esperto nel maneggio delle armi.