(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 45)
Art. 45.
(Art. 44 T. U. 1926).
Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni
anormali di pubblica sicurezza, il prefetto puo' revocare, in tutto o
in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.