(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
                        (Art. 44 T. U. 1926). 
 
  Qualora si verifichino in qualche  provincia  o  comune  condizioni
anormali di pubblica sicurezza, il prefetto puo' revocare, in tutto o
in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.