(Testo-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
 
             (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 1). 
 
  Le  Associazioni  che  abbiano  per  scopo  il  raggiungimento   di
finalita' di pubblico interesse nel campo dell'industria della  pesca
marittima, fluviale e lacuale, escluse le Associazioni  di  carattere
sindacale,   sono   sottoposte   alla   vigilanza    del    Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.