Art. 53. (Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 1). Le Associazioni che abbiano per scopo il raggiungimento di finalita' di pubblico interesse nel campo dell'industria della pesca marittima, fluviale e lacuale, escluse le Associazioni di carattere sindacale, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.