(Testo unico-art. 44)
                              Art. 44. 
 
(Art. 3, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge  16  giugno
   1932, n. 812 - Art. 1, comma 5°, legge 8 giugno 1933, n. 629). 
 
  Ogni Universita' o Istituto superiore ha  un  regolamento  interno,
nel  quale  sono  contenute  le  norme  relative   al   funzionamento
amministrativo, contabile e interno dell'Universita'  o  Istituto,  e
quelle concernenti il personale posto  a  carico  del  suo  bilancio,
ferme restando le disposizioni contenute nel presente T.  U.  per  le
singole categorie di personale. 
  Il trattamento economico delle categorie di personale a carico  dei
vari Istituti, eccettuato  il  personale  aiuto  ed  assistente,  non
potra' essere superiore a quello risultante dalla attuazione  del  R.
decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. 
  Il regolamento e' emanato, e, occorrendo, modificato,  con  decreto
del rettore  o  direttore,  previa  deliberazione  del  Consiglio  di
amministrazione,  udito  il  Consiglio  delle   Facolta'   e   Scuole
interessate, nonche', ove esista, il  senato  accademico.  Esso  deve
essere approvato dal Ministro dell'educazione nazionale  di  concerto
con quello delle finanze. 
  Il regolamento e le  sue  eventuali  modificazioni  debbono  essere
pubblicati nel Bollettino Ufficiale del  Ministero  della  educazione
nazionale.