Art. 44. (Art. 3, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812 - Art. 1, comma 5°, legge 8 giugno 1933, n. 629). Ogni Universita' o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Universita' o Istituto, e quelle concernenti il personale posto a carico del suo bilancio, ferme restando le disposizioni contenute nel presente T. U. per le singole categorie di personale. Il trattamento economico delle categorie di personale a carico dei vari Istituti, eccettuato il personale aiuto ed assistente, non potra' essere superiore a quello risultante dalla attuazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. Il regolamento e' emanato, e, occorrendo, modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio delle Facolta' e Scuole interessate, nonche', ove esista, il senato accademico. Esso deve essere approvato dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze. Il regolamento e le sue eventuali modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale.