(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 134)
                              Art. 134. 
 
  L'autorizzazione ad importare od  esportare  energia  elettrica  e'
data, caso per caso, con decreto Reale, a  seguito  di  deliberazione
del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori
pubblici, di concerto col Ministro degli affari  esteri,  sentito  il
Consiglio Superiore dei lavori pubblici. 
 
  Con le stesse formalita' il Governo determina la quantita'  massima
di  energia,  di   cui   in   complesso   puo'   essere   autorizzata
l'importazione o la esportazione.