Art. 134. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica e' data, caso per caso, con decreto Reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Con le stesse formalita' il Governo determina la quantita' massima di energia, di cui in complesso puo' essere autorizzata l'importazione o la esportazione.