(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 135)
                              Art. 135. 
 
  L'autorizzazione ad importare od esportare energia  elettrica  puo'
essere assoggettata a condizioni e garanzie  anche  relative  all'uso
dell'energia ed al prezzo di vendita o rivendita. 
 
  La durata dell'autorizzazione non puo' essere  superiore  ai  dieci
anni,  salvo  proroga.  Per  gravi  motivi  di   interesse   pubblico
l'autorizzazione puo' essere revocata  in  qualunque  momento  dietro
pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito. 
 
  L'indennizzo e' determinato dal Ministro  dei  lavori  pubblici  di
concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio Superiore. 
 
  Il decreto di revoca puo' essere impugnato solo per quanto  ridetta
la misura delle indennita', mediante ricorso al  Tribunale  Superiore
delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione. 
 
  La revoca dell'autorizzazione puo' aver luogo anche per non uso  da
parte  dell'autorizzato  o  per  inosservanza  delle  condizioni  cui
l'autorizzazione e' stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo
di sorta.