(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 136)
                              Art. 136. 
 
  L'introduzione  di  energia  elettrica  dall'estero  nel  Regno  e'
soggetta al pagamento di un diritto nella misura di  lire  0,025  per
chilovattora nel periodo 16 novembre-15 aprile di ogni anno e di lire
0,0125 per chilovattora pel periodo 16 aprile-15 novembre. 
 
  L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di  contratti
preesistenti al 12 marzo 1927 e' esonerata dal pagamento del suddetto
diritto fino alla scadenza dei  detti  contratti,  ma  non  oltre  un
periodo di dieci anni dalla data suindicata. 
 
  Il Ministro per le finanze stabilisce le norme  per  l'applicazione
del diritto d'introduzione di cui sopra.