(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 137)
                              Art. 137. 
 
  E' in potesta' del Governo di limitare la misura entro la quale gli
importatori possono introdurre l'energia che, in virtu' di  contratti
stipulati prima del 1927, hanno facolta' ma non obbligo  di  ritirare
dalle  ditte  fornitrici  e  di  assoggettare  a   condizioni   l'uso
dell'energia importata.