(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 51)
                              Art. 51. 
             (Divieto di azioni esecutive individuali). 
 
  Salvo  diversa  disposizione  della   legge,   dal   giorno   della
dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva puo'
essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.