(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 52)
                              Art. 52. 
                      (Concorso dei creditori). 
 
  Il fallimento apre il concorso dei  creditori  sul  patrimonio  del
fallito. 
  Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere
accertato secondo le  norme  stabilite  dal  capo  V,  salvo  diverse
disposizioni della legge.