(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 53)
                              Art. 53. 
         (Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili). 
 
  I crediti garantiti da pegno o  assistiti  da  privilegio  a  norma
degli  articoli  2756  e  2761  del  codice  civile  possono   essere
realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono  stati  ammessi
al passivo con prelazione. 
  Per essere autorizzato alla vendita  il  creditore  fa  istanza  al
giudice delegato, il quale, sentiti il curatore  e  il  comitato  dei
creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita,  disponendo
se questa debba essere fatta ad  offerte  private  o  all'incanto,  e
determinando le modalita' relative. 
  Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se e' stato
nominato, puo' anche autorizzare il curatore  a  riprendere  le  cose
sottoposte a pegno  o  a  privilegio,  pagando  il  creditore,  o  ad
eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.