(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 55)
                              Art. 55. 
           (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari). 
 
  La dichiarazione di fallimento sospende il  corso  degli  interessi
convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura
del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da  ipoteca,
da pegno o privilegio, salvo  quanto  e'  disposto  dal  terzo  comma
dell'articolo precedente. 
  I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti
del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. 
  I crediti condizionali  partecipano  al  concorso,  a  norma  degli
articoli 95 e 113. Sono compresi tra i  crediti  condizionali  quelli
che non possono  farsi  valere  contro  il  fallito,  se  non  previa
escussione di un obbligato principale.