Art. 56.
(Compensazione in sede di fallimento).
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il
fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorche' non
scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se
il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la
dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.