(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 56)
                              Art. 56. 
               (Compensazione in sede di fallimento). 
 
  I creditori hanno diritto di compensare coi loro  debiti  verso  il
fallito i crediti che essi vantano verso  lo  stesso,  ancorche'  non
scaduti prima della dichiarazione di fallimento. 
  Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se
il creditore ha acquistato il credito  per  atto  tra  vivi  dopo  la
dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.