(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 57)
                              Art. 57. 
                       (Crediti infruttiferi). 
 
  I  crediti  infruttiferi  non  ancora  scaduti  alla   data   della
dichiarazione di fallimento sono ammessi  al  passivo  per  l'intiera
somma. Tuttavia ad ogni singola  ripartizione  saranno  detratti  gli
interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per  il
tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento  sino
al giorno della scadenza del credito.