(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 58)
                              Art. 58. 
                           (Obbligazioni). 
 
  Le obbligazioni emesse dalle societa' per  azioni  si  valutano  al
prezzo nominale detratti i rimborsi. 
  Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore  al
prezzo nominale, sono valutate nell'importo equivalente  al  capitale
che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse
composto  del  cinque  per  cento,  l'ammontare   complessivo   delle
obbligazioni  non  ancora  sorteggiate.   Il   valore   di   ciascuna
obbligazione e' dato dal quoziente che si  ottiene  dividendo  questo
capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si puo' in
alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo
nominale, detratto cio' che e' stato pagato a titolo di  rimborso  di
capitale.