Art. 58. (Obbligazioni). Le obbligazioni emesse dalle societa' per azioni si valutano al prezzo nominale detratti i rimborsi. Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore al prezzo nominale, sono valutate nell'importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione e' dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si puo' in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale, detratto cio' che e' stato pagato a titolo di rimborso di capitale.