(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 59)
                              Art. 59. 
                      (Crediti non pecuniari). 
 
  I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro
determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto  una
prestazione diversa dal danaro, concorrono  secondo  il  loro  valore
alla data della dichiarazione di fallimento.