Art. 60.
(Rendita perpetua e rendita vitalizia).
Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita
perpetua, questa e' riscattata a norma dell'art. 1866 del codice
civile.
Il creditore di una rendita vitalizia e' ammesso al passivo per una
somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento
della dichiarazione di fallimento.