(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 60)
                              Art. 60. 
               (Rendita perpetua e rendita vitalizia). 
 
  Se nel passivo del fallimento sono  compresi  crediti  per  rendita
perpetua, questa e' riscattata a  norma  dell'art.  1866  del  codice
civile. 
  Il creditore di una rendita vitalizia e' ammesso al passivo per una
somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al  momento
della dichiarazione di fallimento.