(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 61)
                              Art. 61. 
              (Creditore di piu' coobbligati solidali). 
 
  Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nel  fallimento
di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale
e accessori, sino al totale pagamento. 
  Il regresso tra i coobbligati falliti puo' essere  esercitato  solo
dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.