(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 62)
                              Art. 62. 
 (Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto). 
 
  Il creditore che,  prima  della  dichiarazione  di  fallimento,  ha
ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un  fideiussore
una  parte  del  proprio  credito,  ha  diritto  di  concorrere   nel
fallimento per la parte non riscossa. 
  Il coobbligato che ha diritto  di  regresso  verso  il  fallito  ha
diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata. 
  Tuttavia il creditore ha diritto di farsi  assegnare  la  quota  di
riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto  ancora
dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il
creditore rimane parzialmente insoddisfatto.