(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 63)
                              Art. 63. 
  (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia). 
 
  Il coobbligato o fideiussore del fallito,  che  ha  un  diritto  di
pegno o d'ipoteca sui beni di lui a  garanzia  della  sua  azione  di
regresso, concorre nel fallimento  per  la  somma  per  la  quale  ha
ipoteca o pegno. 
  Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose  date  in
pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.