(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 69)
                              Art. 69. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 68) 

 
  Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la  firma  per
una  dichiarazione  di  presentazione  di  candidatura,  o  il   voto
elettorale o l'astensione, offre, promette, o somministra  denaro,  o
valori,  o  qualsiasi  altra  utilita',  o  promette,  concede  o  fa
conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o piu' elettori o,  per
accordo con essi, ad altre persone, e' punito con  la  reclusione  da
sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000,  anche
quando l'utilita' promessa o conseguita sia stata dissimulata,  sotto
il titolo di indennita' pecuniaria data  all'elettore  per  spese  di
viaggio  o  di  soggiorno,  o  di  pagamento  di  cibi  o  bevande  o
remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali. 
  La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad
una dichiarazione di presentazione  di  candidatura,  o  per  dare  o
negare  il  voto  elettorale  o  per  astenersi   dal   firmare   una
dichiarazione di  presentazione  di  candidatura  o  dal  votare,  ha
accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita'.