(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 71)
                              Art. 71. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 70) 

 
  Il  pubblico  ufficiale,  l'incaricato  di  un  pubblico  servizio,
l'esercente di un servizio di pubblica  necessita',  il  ministro  di
qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o  funzione
civile  o   militare,   abusando   delle   proprie   attribuzioni   e
nell'esercizio di esse, si  adoperi  a  costringere  gli  elettori  a
firmare  una  dichiarazione  di  presentazione  di  candidati  od   a
vincolare i suffragi degli elettori a favore  od  in  pregiudizio  di
determinate  liste  o  di  determinati  candidati   od   ad   indurli
all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e
con la multa da lire 3000 a lire 20.000.