(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 72)
                              Art. 72. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 71) 

 
  Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce  o  turba  una  riunione  di
propaganda elettorale, sia pubblica che privata,  e'  punito  con  la
reclusione da uno a tre anni e con la  multa  da  lire  3000  a  lire
15.000. 
  Se l'impedimento proviene da un  pubblico  ufficiale,  la  pena  e'
della reclusione da due a cinque anni.