Art. 73. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 72) Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorita' concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati all'affissione o alla diffusione, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.