(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 74)
                              Art. 74. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 73) 

 
  Chiunque, con minacce o con atti di  violenza,  turba  il  regolare
svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero  esercizio
del diritto di voto o in qualunque modo  altera  il  risultato  della
votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con  la
multa da lire 3000 a lire 20.000. 
  Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o
di candidati, schede od altri atti  dalla  presente  legge  destinati
alle operazioni  elettorali  o  altera  uno  di  tali  atti  veri,  o
sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli  atti
medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con
la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli  atti  falsificati,
alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla  consumazione
del fatto. 
  Se il fatto e' commesso da chi appartiene  all'ufficio  elettorale,
la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da  lire
10.000 a lire 20.000.