(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 75)
                              Art. 75. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 74) 

 
  Nei casi indicati negli articoli 70 e 74,  primo  comma,  se  siasi
usata violenza o minaccia, se siasi esercitata  pressione,  se  siasi
cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da
piu' persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o  a
nome  di  categorie,  gruppi  di  persone,  associazioni  o  comitati
esistenti o supposti, la pena e' aumentata e sara', in ogni caso, non
interiore a tre anni. 
  Se la violenza o la minaccia e' fatta da  piu'  di  cinque  persone
riunite, mediante uso di armi, anche soltanto  da  parte  di  una  di
esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena
e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a  lire
20.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati,  delle
relative norme del Codice penale.