(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 77)
                              Art. 77. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 76) 

 
  Chi,  essendo  privato  dell'esercizio  del  diritto  elettorale  o
essendone sospeso, o assumendo nome altrui, si  presenta  a  dare  il
voto in una sezione elettorale,  ovvero  chi  da'  il  voto  in  piu'
sezioni elettorali il uno stesso collegio o di  collegi  diversi,  o,
incaricato di esprimere il voto per un elettore che non  puo'  farlo,
lo esprime per una  lista  o  per  un  candidato  diversi  da  quelli
indicatigli, e' punito con la reclusione fino a due  anni  e  con  la
multa fino a lire 20.000. 
  Chi,   nel   corso    delle    operazioni    elettorali,    enuncia
fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome
diversi da quelli nella lista o del candidato per cui fu espresso  il
voto, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da
lire 5000 a L. 20.000.