Art. 77. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 76) Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi da' il voto in piu' sezioni elettorali il uno stesso collegio o di collegi diversi, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli nella lista o del candidato per cui fu espresso il voto, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a L. 20.000.