(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 78)
                              Art. 78. 
                (D. L. 10 marzo 1246, n. 74, art. 77) 

 
  Chiunque concorre all'ammissione al  voto  di  chi  non  ne  ha  il
diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorrere a permettere a un
elettore non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri  nella
votazione  e  il  medico  che  a  tale  scopo  abbia  rilasciato   un
certificato non conforme al vero, sono puniti con  la  reclusione  da
sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10.000. 
  Se il reato e' commesso  da  coloro  che  appartengono  all'ufficio
elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni
e con la multa fino a lire 20.000. 
  Chiunque,  appartenendo  all'ufficio  elettorale,   con   atti   od
omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento  delle
operazioni elettorali, o cagiona la nullita'  delle  elezioni,  o  ne
altera il risultato, o  si  astiene  dalla  proclamazione  dell'esito
delle votazioni e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con
la multa da lire 10.000 a lire 20.000. 
  Chiunque,  appartenendo  all'ufficio   elettorale,   impedisce   la
trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali,  di  liste
di candidati, carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna
od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da  tre  a
sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. 
  Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di  inserire  nel
processo verbale o di allegarvi proteste o  reclami  di  elettori  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a
lire 20.000. 
  I rappresentanti  delle  liste  di  candidati  che  impediscono  il
regolare compimento delle operazioni elettorali sono  puniti  con  la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a  lire
20.000. 
  Chiunque, al fine di votare  senza  averne  diritto,  o  di  votare
un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale e'  punito
con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e  con  la  multa
sino a lire 20.000. 
  Chiunque, al fine di  impedire  il  libero  esercizio  del  diritto
elettorale, fa incetta di certificati elettorali  e'  punito  con  la
reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.