(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 79)
                              Art. 79. 
                (D. L. 10 mario 1946, n. 74, art. 16) 

 
  Il sindaco che non adempie all'obbligo  previsto  dal  terzo  comma
dell'art. 12 e' punito con la reclusione da mesi sei ad un  anno.  Se
l'inadempimento non sia doloso, la pena e' diminuita della meta'.