(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 80)
                              Art. 80. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16) 

 
  L'elettore che sottoscrive piu' di una lista di candidati e' punito
con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 10.000.