(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 81)
                              Art. 81. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 21) 

 
  I  comandanti  di  reparti  militari,  il  sindaco,  il  segretario
comunale  e   gl'impiegati   comunali   addetti   all'ufficio   della
distribuzione dei certificati che violino  le  disposizioni  di  etti
all'art. 18 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi  e  con  la
multa da lire 3000 a lire 10.000.