Art. 81. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 21) I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violino le disposizioni di etti all'art. 18 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000.