(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 82)
                              Art. 82. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 32) 

 
  Salvo  le  maggiori  pene  stabilite  dall'art.  78  pel  caso  ivi
previsto, coloro che, essendo designati  all'ufficio  di  presidente,
scrutatore e segretario,  senza  giustificato  motivo,  rifiutino  di
assumerlo o non si trovino presenti  all'atto  dell'insediamento  del
seggio, sono puniti con la multa da L. 3000 a lire 5000. Alla  stessa
sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza  giustificato
motivo, si  allontanino  prima  che  abbiano  termine  le  operazioni
elettorali.