(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 83)
                              Art. 83. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35) 

 
  Le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 31 sono  punire
con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire  2000  a  L.
10.000.