(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 83)
Art. 83.
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35)
Le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 31 sono punire
con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire 2000 a L.
10.000.